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Calcolo ravvedimento operoso

Definizione ravvedimento operoso ai fini del'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)  

La Legge consente ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente, nei termini previsti, le violazioni connesse alla dichiarazione ed al pagamento dell'I.C.I. avvalendosi del ravvedimento operoso, procedura prevista dall'art.13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 e successive modificazioni, che consente riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili. Il ravvedimento operoso in materia di tributi comunali è inoltre regolamentato dalla Circolare M.F. 13.7.1998, n.184/E. Per potersi avvalere del ravvedimento operoso è indispensabile che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano già state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

La sanzione è ridotta:

  1. ad un dodicesimo (*) del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza, nonchè ad un dodicesimo (*) del minimo nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza.

  2. ad un decimo (*) del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

(*) sanzione modificata dall'art.16 del D.L. 29.11.2008, n.185, convertito con modiificazioni dalla Legge 28.1.2009, n.2 .

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Modalità di presentazione

 * Istruzioni per il ravvedimento operoso ICI e calcolo on line.
 * Ravvedimento per omesso o parziale versamento .
Nel caso di versamento effettuato entro il 30° giorno successivo alla scadenza della rata si applica la sanzione del 2,5% (*) dell'imposta dovuta e non versata (pari a 1/12 (*) della sanzione del 30% per pagamento omesso o tardivo), oltre agli interessi legali, calcolati a giorni;
Nel caso di versamento effettuato tra il 31° giorno successivo alla scadenza della rata ed il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui l'imposta doveva essere versata, si applica la sanzione del 3% (*) dell'imposta dovuta e non versata (pari a 1/10 (*) della sanzione del 30% per pagamento omesso o tardivo), oltre agli interessi legali, calcolati a giorni. Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il temine previsto avvenga il pagamento:
  • dell'imposta o della differenza di imposta dovuta e versata in ritardo;
  • degli interessi legali (attualmente del 3,0%), commisurati all'imposta e calcolati a giorni, maturati dal giorno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  • della sanzione sull'imposta versata in ritardo.

In mancanza anche di uno solo dei versamenti il ravvedimento non si ritiene effettuato.

Ravvedimento per la rettifica di errori ed omissioni nella dichiarazione presentata

Nel caso di presentazione di una dichiarazione che determini una maggiore imposta dovuta, in rettifica di quanto precedentemente dichiarato, la regolarizzazione deve avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui sono stati commessi gli errori o le omissioni.

Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il temine previsto avvenga la presentazione della dichiarazione rettificativa ed il pagamento:

  • dell'imposta o della differenza di imposta dovuta e versata in ritardo;
  • degli interessi legali (attualmente del 3,0%), commisurati all'imposta e calcolati a giorni, maturati dal giorno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  • della sanzione del 5% (*) (pari a 1/10 (*) della sanzione del 50% per dichiarazione o denuncia infedele) sull'imposta versata in ritardo.

In mancanza della presentazione della dichiarazione o anche di uno solo dei versamenti il ravvedimento non si ritiene effettuato.Sulla dichiarazione (redatta su modello conforme a quello approvato con Decreto Ministeriale) deve essere riportata l'annotazione che questa è presentata a seguito di ravvedimento operoso; alla dichiarazione deve inoltre essere allegata copia della ricevuta di versamento della somma complessiva a titolo di imposta, sanzione e interessi.

Ravvedimento per omessa dichiarazione:

Nel caso di presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dal giorno di scadenza previsto dalla legge, il ravvedimento operoso ha efficacia solo per l'anno di imposta antecedente a quello in cui viene presentata la dichiarazione. Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il temine previsto avvenga la presentazione della dichiarazione omessa ed il pagamento:

  • dell'imposta o della differenza di imposta dovuta e versata in ritardo;
  • degli interessi legali (attualmente del 3,0%), commisurati all'imposta e calcolati a giorni, maturati dal giorno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  • della sanzione dell'8,33% (*) (pari a 1/12 (*) della sanzione del 100% per omessa dichiarazione o denuncia) sull'imposta versata in ritardo, con un minimo di Euro 6,00.

In mancanza della presentazione della dichiarazione o anche di uno solo dei versamenti il ravvedimento non si ritiene effettuato.

Sulla dichiarazione (redatta su modello conforme a quello approvato con Decreto Ministeriale) deve essere riportata l'annotazione che questa è presentata a seguito di ravvedimento operoso per omessa presentazione di dichiarazione; alla dichiarazione deve inoltre essere allegata copia della ricevuta di versamento della somma complessiva a titolo di imposta, sanzione e interessi.

(*) sanzione modificata dall'art.16 del D.L. 29.11.2008, n.185, convertito con modiificazioni dalla Legge 28.1.2009, n.2